Protezione Nucleare (N)

Indumenti che provvedono alla protezione totale del corpo in ambienti (situazioni lavorative e non) dove si può riscontrare una contaminazione radioattiva sotto forma di particelle (la protezione totale viene garantita attraverso l’impiego di altri DPI non necessariamente integrati nell’indumento stesso quali ad esempio guanti o apparecchi di protezione delle vie respiratorie).

Secondo le norme tecniche armonizzate disponibili, gli indumenti possono essere di tipo “ventilato” oppure “non ventilato” in funzione del grado di protezione che può necessitare.

Gli indumenti trattati in questo contesto non riguardano la protezione contro radiazioni ionizzanti e la protezione di pazienti contro la contaminazione da sostanze radioattive conseguente ad interventi diagnostici e/o terapeutici.

I dispositivi destinati alla protezione dell’operatore da potenziale contaminazione radioattiva sotto forma di particelle devono essere progettati in modo da garantire l’isolamento dell’operatore stesso dall’atmosfera inquinata che lo circonda.

Gli indumenti di protezione (DPI) devono costituire una barriera alle polveri radioattive attraverso l’efficacia della tenuta sia dei materiali costituenti gli indumenti stessi e sia dei sistemi di assemblaggio (cuciture, saldature, giunzioni, ecc.) determinata con i diversi valori del Fattore di Protezione Nominale (FPA).

Sono disponibili indumenti di tipo “ventilato” (fattori di protezione nominale più elevati) e indumenti di tipo “non ventilato”.

Nella fase di valutazione dell’adeguatezza del Dispositivo di Protezione al tipo di rischio da cui ci si deve proteggere, è necessario prestare particolare attenzione ai tipi di indumenti che non contemplano la protezione di tutte le parti del corpo (mani, piedi, vie respiratorie, ecc.).

La responsabilità della scelta, della valutazione e della verifica delle caratteristiche protettive di questi dispositivi necessari per garantire la totale sicurezza dell’operatore (devono possedere requisiti e caratteristiche non inferiori a quelle dell’indumento considerato) è attribuita, dalla legislazione vigente, all’utilizzatore finale (datore di lavoro).

EN 1073-1: 1998 (UNI EN 1073 – 1: 2000)

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EN 1073-2 :2002 (UNI EN 1073 – 2:2003)

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