Protezione Biologica (B)

Indumenti che provvedono alla protezione totale che parziale del corpo in ambienti (situazioni lavorative e non) dove la valutazione dei rischi ha evidenziato la presenza e la possibilità di contatto con la pelle del corpo con agenti biologici pericolosi (titolo VIII D.Lgs 626/94) quali ad esempio virus, batteri, funghi, ecc.

La normativa tecnica vigente prevede l’abbinamento delle caratteristiche di protezione per rischi biologici con quelle previste per la protezione contro rischi da agenti chimici pericolosi nelle loro diverse classificazioni.

I rischi derivanti dalla esposizione ad “agenti biologici” pericolosi (microorganismi o colture cellulari che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni) si manifestano attraverso le modalità con cui gli agenti stessi possono interessare l’operatore e che si identificano in:

  • contatto diretto con la cute
  • ingestione
  • inalazione (attraverso le vie respiratorie)

La tutela dell’operatore dall’esposizione ad agenti biologici “pericolosi” può comportare la protezione:

  • degli occhi,
  • delle vie respiratorie,
  • dell’intera superficie corporea in diretta correlazione con le modalità operative e di esposizione.

Le modalità di penetrazione, per contatto umido, degli agenti biologici nell’organismo umano sono considerati preponderanti in ambito sanitario.

Questo anche in relazione alla tipologia dei microrganismi maggiormente coinvolti: il virus dell’epatite B (HBV) e dell’epatite C (HCV), il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), il Mycobacterium Tubercolosis, ecc.

Gli indumenti di protezione (DPI) hanno lo scopo di proteggere il corpo dell’utilizzatore (in modo totale se vengono impiegati idonei scafandri ovvero limitando l’effetto protettivo alla zona per cui è stato studiato il dispositivo nel caso di tute, giubbini o manicotti) con il compito, nelle diverse forme e tipologie specificatamente progettate,di evitare l’eventuale contatto diretto dell’agente pericoloso con la cute costituendo una efficace barriera all’agente stesso.

La foggia degli indumenti deve essere tale da assicurare la protezione delle parti anatomiche esposte che possono comprendere la base del collo, il busto, le braccia e le gambe.

Il requisito principale che devono possedere questi dispositivi consiste nella accertata impenetrabilità degli agenti pericolosi attraverso materiali e sistemi di assemblaggio.

Per il momento, le attuali norme tecniche, appositamente studiate per classificare questa tipologia di dispositivi di protezione, prevedono una verifica comportamentale dei materiali e dei relativi assemblaggi al contatto sotto pressione con sangue sintetico o liquidi del corpo e alla penetrazione di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati.

Gli agenti infettivi includono differenti tipi dei microrganismi quali batteri, virus e funghi e possono essere presenti nei liquidi (fluidi contaminati, solidi imbevuti di liquidi, aerosols) e solidi (particelle polverose).

EN 14126:2003 Indumenti contro agenti infettivi + EN pertinente

Avvertenza: Gli indumenti a copertura totale (tute) per la protezione contro i rischi biologici devono soddisfare anche i requisiti concernenti le combinazioni specificate nelle corrispondenti norme per rischi chimici

EN 14126 : 2003 (UNI EN 14126 : 2004)

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